1107, 17/02/2024 19:22:
Io la soluzione non c' è l'ho.
Nel mio post ho fatto un paragone tra due situazioni diverse, alla fine dei fatti queste due donne si sono ritrovate da sole a gestire dei figli, senza l' aiuto di un marito/compagno.
È stato il caso di una mia parente, lasciata dal marito, questo non li passa niente per il mantenimento dei figli.
Quindi a conti fatti, questa mia parente è una ragazza madre.
Sinceramente le tutele che il matrimonio comporta in lei non le ho proprio viste.
Non conosco, chiaramente il caso che tu esponi ma posso dirti con certezza ciò che dice la legge:
Premessa: mantenere i figli è un obbligo
I genitori devono mantenere i figli. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia. Infatti, tale obbligo:
sussiste in caso di figli nati da matrimonio o convivenza, permane in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza.
L'obbligo di mantenimento, trova un proprio referente nella Costituzione (art. 30) e nel Codice civile. In particolare, la legge (art. 315 bis c. 1 cc) spettatore che il figlio abbia diritto di essere:
mantenuto ,
educato,
istruito,
assistito moralmente.
In relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c. 1 c.c.).
Nessuno dei genitori può essere esonerato da tale obbligo, neppure nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla potestà genitoriale, ora chiamata “responsabilità genitoriale”
Il contributo al mantenimento a favore dei figli può essere fissato in sede giudiziale, durante il procedimento di separazione dei genitori (se coniugati) oppure quando si rivolgono al giudice per regolamentare i rapporti personali e patrimoniali con il minore (in caso di cessazione della convivenza).
Purtroppo, capita spesso che il genitore onerato dell’assegno sia inadempiente al proprio obbligo.
In estrema sintesi, il genitore avente diritto ha le seguenti possibilità:
inviare di una lettera di messa in mora,
in caso di esito negativo, iniziare un’azione esecutiva, infatti, il provvedimento contenente la condanna alla corresponsione dell’assegno a favore della prole costituisce titolo esecutivo, pertanto, è possibile notificare un atto di precetto a cui segue il pignoramento dei beni.
In alternativa:
è possibile chiedere il sequestro dei beni dell’obbligato (sia in caso di inadempimento che di pericolo di inadempimento),
oppure rivolgersi al giudice affinché ordini al terzo, creditore del debitore – ad esempio, il datore di lavoro che è debitore dello stipendio – di versare la somma direttamente al genitore beneficiario (art. 3 c. 2 legge 219/2012)
Quindi c'è la tutela, poi ripeto un buon avvocato o lo stesso giudice che ha sancito la separazione può intervenire.
Se poi ti riferisci principalmente alla solitudine in cui ci si viene a trovare, penso che i genitori, se ci sono, o altri parenti possono fare molto per sostenerla.
In ultima analisi, giustamente tu non hai la soluzione a questi problemi ma non pensi che Dio l'abbia?
[Modificato da (garoma) 17/02/2024 20:29]
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“Non aver timore, poiché io sono con te. Non guardare in giro,
poiché io sono il tuo Dio. Di sicuro ti fortificherò.
Sì, realmente ti aiuterò. Sì, davvero ti sorreggerò fermamente
con la mia destra di giustizia”. (Isaia 41:10)
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